Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY LA SALAMANDRA MANTOVA – ODV

(come modificato dall’Assemblea dei Soci del 26 maggio 2019)

Art. 1 (costituzione)

1.È costituita in Mantova l’ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato “Comitato territoriale Arcigay La Salamandra Mantova – ODV”, di seguito indicato con il termine “Associazione”.

2.L’Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, via Fratelli Bandiera 10.

Art. 2 (valori fondanti)

1.L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay la Salamandra sono:

  • il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;

  • la laicità e la democraticità delle istituzioni;

  • la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;

  • l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;

  • il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;

  • la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l’accoglienza, l’antirazzismo, l’antisessismo;

  • la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

2.Essa aderisce all’Arcigay e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 n.1017022/12000A, di cui condivide le finalità statutarie.

Art. 3 (finalità)

1.Arcigay si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma.

2.l’associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

  4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  5. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

  6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

  7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

  9. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

3.In particolare, Arcigay si impegna a:

  • realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d’informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

  • promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione; • promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;

  • costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;

  • promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;

  • promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;

  • lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;

  • lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;

  • essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle persone LGBTI+;

  • costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;

  • sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;

  • combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;

  • partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;

  • promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;

  • organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+;

  • promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;

  • operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+.

4.L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

 

5.L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 4 (domanda di ammissione)

1.Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono farne richiesta persone che abbiano compiuto sedici anni di età, presentando domanda scritta dì ammissione al Presidente del Comitato territoriale. La domanda di adesione degli aspiranti soci minorenni deve essere sottoscritta da persona dotata di patria potestà.

2.La domanda di ammissione che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

 

4.Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.

5.La tessera è di proprietà di Arcigay. Il rifiuto di iscrizione di un aspirante socio va motivato per iscritto; la persona non ammessa è tenuta restituire la tessera sociale, ma può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dal Collegio nazionale dei Garanti, secondo le regole e nei tempi stabiliti nello Statuto nazionale di Arcigay.Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.

6.Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 (Associati)

1.Tutti i soci e le socie godono degli stessi diritti e sono sottoposti ai medesimi obblighi.Tutti i soci hanno il dovere di collaborare per il conseguimento dello scopo sociale e di tenere un comportamento che non crei danni all’associazione.Ogni socio ha il dovere di pagare la quota associativa, nella misura e con le modalità deliberate dall’Assemblea; la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile e non può esserne richiesta la restituzione in caso di esclusione o recesso del socio dall’associazione. Ogni socio ha il diritto di essere informato e di partecipare all’attività sociale, di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali. Ogni socio ha altresì facoltà di appellarsi per ogni questione al Collegio nazionale dei Garanti. Tutti i soci maggiorenni, purché in regola col versamento della quota sociale annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali. Gli aderenti non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali, con l’associazione.

2.Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dal Congresso territoriale, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività, purché documentate. Del Comitato fanno parte le socie ed i soci Arcigay che fanno domanda di essere iscritte a questo Comitato territoriale.

Art. 6 (Organizzazione interna)

1.l’associazione si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri nel pieno e nel rispetto del Statuto nazionale di Arcigay. L’associazione garantisce il massimo apporto dei soci ed delle socie alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita partecipazione democratica, con piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno e di ciascuna, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.Le cariche associative sono elettive e le attività sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita dai soci e dalle socie.In casi di particolare necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di persone non socie.

Art. 7 (Obbligazioni)

1.Il Comitato risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali, salvo quanto disposto dalla legge.

Art. 8 (Cessazione del rapporto associativo)

1.Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi;

  1. recesso;

  2. esclusione;

  3. morte.

2.Le socie ed i soci che intendano recedere dall’associazione devono darne comunicazione scritta alla o al Presidente del Comitato territoriale. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile. Il recesso avviene senza oneri per il socio. Il Consiglio direttivo del Comitato può escludere una socia o un socio con deliberazione motivata quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’esclusione è decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri. Le socie ed i soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio nazionale dei Garanti, secondo quanto stabilito nello Statuto nazionale Arcigay. Il Collegio dei Garanti decide in via definitiva.

 

Art. 9 (Congresso territoriale)

1.Il Congresso territoriale è organo sovrano ed è il massimo organo deliberativo del Comitato territoriale. La convocazione del Congresso territoriale va affissa all’interno dei locali dell’associazione e in tutte le sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio provinciale, almeno 30 giorni prima della data dello stesso e tramite tutti gli altri mezzi (anche elettronici) ritenuti idonei a garantire la partecipazione di ciascun socio. In caso di impossibilità a partecipare all’assemblea, il socio può delegare un altro socio utilizzando il modulo specifico. Ogni socio presente in assemblea può avere massimo tre deleghe di altri soci. Il Congresso territoriale è convocato dal/la Presidente del Comitato territoriale:

  1. annualmente secondo quanto stabilito dal seguente art. 10;

  2. almeno ogni tre anni e, comunque, tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale, per eleggere i propri delegati;

  3. quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un 1/5 dei soci e delle socie o 1/10 qualora il numero dei essi sia superiore a 500. Le deliberazioni del Congresso territoriale devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

 

Art. 10 (assemblea o congresso ordinario)

1.Il Congresso territoriale ordinario è convocato dal/la Presidente (ovvero, in assenza o impedimento, dal/la Vicepresidente o dal Consigliere anziano); esso:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il presidente eleggendoli tra i propri associati

  • nomina, qualora lo ritenga opportuno, e revoca i componenti del Collegio dei revisori dei conti eleggendoli tra i propri associati

  • elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

  • discute e approva il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua

  • discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, rispetto al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti

  • delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

  • delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

  • ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

  • approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;

  • fissa l’ammontare del contributo associativo;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  • discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto territoriale, quando le relative mozioni siano presentate in concomitanza della convocazione o dello svolgimento del Congresso ordinario, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal successivo art. 11;

2.In prima convocazione, il Congresso territoriale ordinario è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei soci e delle socie, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Il Congresso territoriale ordinario delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie maggiorenni presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.Le votazioni del Congresso territoriale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei presenti o 1/10 qualora il numero dei presenti sia superiore a 500.

 

Art. 11 (assemblea o congresso straordinario)

1.Il Congresso territoriale straordinario è convocato regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli soci aderenti e regolarmente iscritti alla data di svolgimento, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.

2.Il Congresso territoriale straordinario:

  1. modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;

  2. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

  3. procede elezione dei delegati al Congresso nazionale di cui al precedente art. 9 e all’elezione delle cariche sociali di cui al successivo art. 12.

3.Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

 

Art. 12 (consiglio direttivo)

1.Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.

2.Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3.Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4.Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di tredici componenti, eletti dall’Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5.Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il/la Vicepresidente, il/la Segretario e il/la tesoriere.

6.I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

7.In caso di dimissioni di uno o più delle consigliere o dei consiglieri, la/il Presidente provvede alla reintegrazione del Consiglio per cooptazione. La cooptazione deve essere ratificata dal primo Congresso territoriale ordinario.In caso di dimissioni dell’intero Consiglio, la/il Presidente procede a convocare il Congresso territoriale straordinario.

 

Art. 13 (Riunione del Consiglio direttivo)

1.Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 delle o dei consiglieri.La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più 1 delle o dei consiglieri.

 

Art. 14 (Compiti del Consiglio direttivo)

1.Il Consiglio direttivo:

  1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso territoriale;

  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Congresso territoriale;

  3. redige i bilanci;

  4. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

  5. redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessari per le attività dell’associazione, da sottoporre all’approvazione del Congresso;

  6. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione di socie e soci;

  7. favorisce la partecipazione di socie e soci alle attività dell’associazione.

 

Art. 15 (Presidente)

1.La/il Presidente, eletto/a ogni tre anni dal Congresso territoriale ordinario, rappresenta l’Arcigay nel territorio di competenza, ha funzioni di rappresentanza legale del Comitato territoriale ed assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni.

2.Ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.In caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

 

Art. 16 (Vicepresidente)

1.In caso di dimissioni o impedimento permanente della o del Presidente, la/il Vice-presidente in accordo con il Direttivo, convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso straordinario per procedere all’elezione di una o un nuovo Presidente. Coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 17 (Segretario)

1.Il segretario è colui che ha il compito di organizzare praticamente le attività di ufficio del Comitato territoriale in accordo con la/il Presidente. Redige i verbali delle riunioni del consiglio dell’assemblea ordinaria e straordinaria e del congresso territoriale. Compila e conserva il libro soci ed ogni altro libro previsto dal regolamento interno. Coadiuva il Presidente e/o il Vicepresidente nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 18 (Tesoriere)

1.Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’organizzazione, effettuare i pagamenti e procedere agli incassi dei proventi, tenere la cassa e intrattenere i rapporti con le Banche. In collaborazione con il Presidente e il consiglio direttivo redige il Bilancio consuntivo e il budget preventivo annuali da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Sindaci Revisori e all’Approvazione del Congresso territoriale ordinario.

2.Il potere di firma presso gli Istituti di credito è di competenza del Presidente e del Tesoriere congiuntamente. Nel caso il Presidente e il Tesoriere lo ritenessero opportuno potranno disporre che il potere di firma possa essere disgiunto, mantenendone comunque in solido la responsabilità. La tesoreria è unica per tutte le operazioni effettuate del Comitato a meno che norme legislative non impongano diversamente.

 

Art. 19 (bilancio)

1.L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2.Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3.Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4.La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dal Congresso territoriale entro il mese di aprile.

5.Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua

6.Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7.La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dal Congresso territoriale entro il mese di aprile.

 

Art. 20 (proventi)

1.L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2.L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

 

Art. 21 (Patrimonio)

1.Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dalle quote associative versate ogni anno dalle socie e dai soci;

  2. dall’eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione

  3. dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;

  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

  5. da ogni provento previsto e permesso del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 22 (revisori dei conti e organi di controllo)

1.L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00

  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00

  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

2.La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3.L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00

  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00

  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità

4.Indipendentemente da quanto sopra riportato, il Congresso territoriale può eleggere, tra i soci, qualora lo ritenga utile, il Collego dei Sindaci revisori del conti.L’eventuale composizione delCollegio dei Sindaci revisori dei conti, in carica per massimo tre anni, si compone di due membri effettivi ed un supplente ed elegge al suo interno una o un Presidente.La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa- La/il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

5.Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta all’anno, convocato dalla sua o dal suo Presidente, per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio direttivo. Il Collegio, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all’assemblea con relazioni scritte, trascritte nell’apposito registro dei revisori dei conti.

 

Art. 23 (Commissariamento dell’Associazione)

1.Qualora l’Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell’inattività o della cattiva gestione del Consiglio direttivo o di dissidi interni alle socie e ai soci, che appaiano gravi, la Segreteria nazionale, sentito il Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento del Comitato.

2.I commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio direttivo e dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla loro nomina, i Commissari convocano un Congresso territoriale ordinario che elegge il Presidente e il nuovo Consiglio direttivo.

 

Art. 24 (scioglimento dell’associazione e destinazione del residuo)

1.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.

2.In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 25 (Marchio)

1.Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto “Pegaso” accompagnato dal nome dell’associazione, così come riportato in figura.

 

 

 

2.Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “associazione LGBTI+ italiana” e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate.L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.

3.Il Comitato territoriale, le socie e i soci si impegnano a

  1. diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;

  2. utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;

  3. tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto discherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

 

Art. 24 (Logo)

1.Il Comitato territoriale sceglie di affiancare al marchio Arcigay, il logo rappresentato nella figura.

 

 

 

 

2.Esso è composto da una salamandra, color pantone 032, sovrapposta ad un’altra salamandra, in negativo, inserita in un semicerchio color pantone 032; al di sotto la scritta LA SALAMANDRA, con carattere Gill Sans e pantone. 032, sormontata dalla scritta ARCIGAY, con carattere Gli Sans e colore nero.Per questo logo valgono le stesse regole d’uso e gli stessi divieti descritti nei confronti del marchio Arcigay. Sul rispetto di queste regole vigila il Comitato territoriale.

 

Art. 26 (Disposizioni finali)

1.Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni dello statuto di Arcigay nazionale e, per quanto non previsto da questo, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

 

 

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